In alternativa alla deducibilità sopra illustrata, le persone fisiche che effettuano erogazioni liberali in denaro alle associazioni di promozione sociale possono fruire della detrazione dall’Irpef nella misura del 19% da calcolare su un importo massimo di 2.065,83 euro.
E’ necessario che le erogazioni siano effettuate tramite versamento postale o bancario, o con carte di credito, carte prepagate, assegni bancari o circolari.
Le imprese (imprenditori individuali, società di persone, società di capitali, enti commerciali, eccetera), invece, a fronte di erogazioni liberali in denaro a favore delle organizzazioni suddette possono dedurre dal reddito di impresa un importo non superiore a 1.549,37 euro o al 2% del reddito di impresa dichiarato.
QUALCHE INFORMAZIONE IN PIU’ SULLE APS
Le associazioni di promozione sociale regolamentate dalla legge 7 dicembre 2000 n. 383 testimoniano il crescente interesse del legislatore per il settore non profit. La legge n. 383 del 2000 contiene infatti principi e norme volte a valorizzare l’associazionismo sociale favorendo la formazione di nuove realtà associative ed il consolidamento di quelle esistenti. Sono considerate associazioni di promozione sociale le associazioni riconosciute e non riconosciute, i movimenti, i gruppi e i loro coordinamenti o federazioni, costituiti al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore degli associati o di terzi senza finalità di lucro.
Le associazioni di promozione sociale si costituiscono con atto scritto nel quale devono essere indicati tutti gli elementi previsti dalla legge come la denominazione, l’oggetto sociale, l’assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono essere divisi fra gli associati in nessun caso, neppure in forme indirette. Per il perseguimento dei fini istituzionali le associazioni di promozione sociale si avvalgono prevalentemente delle attività prestate dai propri associati in forma volontaria, libera e gratuita.
In caso di particolari necessità le associazioni di promozione sociale possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo.
Non sono considerate associazioni di promozione sociale i partiti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni dei datori di lavoro, le associazioni professionali e di categoria e tutte le associazioni che hanno come finalità la tutela esclusiva di interessi economici degli associati.
Presso il Ministero della Solidarietà Sociale é istituito il registro nazionale delle istituzioni di promozione sociale.