Le persone fisiche e gli enti soggetti all’IRES, quali società ed enti commerciali e non commerciali, possono ridurre il reddito complessivo delle erogazioni liberali in denaro o in natura operate a favore delle Associazioni di Promozione Sociale (APS) iscritte nel registro nazionale, compresi i livelli di organizzazione territoriale e circoli affiliati.
La deduzione prevista é pari al 10% del reddito dichiarato e, comunque, non può essere superiore a 70.000 euro (più specificatamente, l’erogazione liberale é deducibile fino al minore dei due limiti).
Per fruire dell’agevolazione é necessario che le erogazioni liberali in denaro siano effettuate tramite banca, ufficio postale, carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari.
Per quanto riguarda le erogazioni liberali in natura, é invece previsto che siano considerate in base al loro valore normale (prezzo di mercato di beni della stesse specie o similari). Inoltre, il donatore, in aggiunta alla documentazione attestante detto valore normale (che può essere costituita da listini, tariffari, perizie, eccetera) deve farsi consegnare dal beneficiario dell’erogazione una ricevuta in cui siano indicati dettagliatamente i beni erogati e i relativi valori.
Affinché il donatore possa valersi della deduzione fiscale, occorre, infine, che il beneficiario dell’erogazione:
- tenga scritture contabili che descrivano con completezza ed analiticità le operazioni poste in essere nel periodo di gestione;
- rediga, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, un apposito documento attestante la situazione patrimoniale, economica e finanziaria del periodo di gestione.
Il documento rappresentativo della situazione patrimoniale, economica e finanziaria può assumere forma simile a quella di un vero e proprio bilancio, rappresentato da stato patrimoniale e rendiconto gestionale. Lo stato patrimoniale deve distinguere tra attività istituzionale, accessoria, di raccolta fondi e la gestione del patrimonio finanziario. Il rendiconto gestionale deve indicare tipologia e qualità delle risorse, sia in entrata che in uscita. Inoltre, é consigliabile che l’ente predisponga una relazione sulla gestione per illustrare le varie voci di bilancio.
Nei confronti dei contribuenti che nella dichiarazione dei redditi espongono indebite deduzioni dall’imponibile, operate in violazione dei presupposti di deducibilità sopra evidenziati, si applica la sanzione dal 200% al 400% della maggiore imposta o della differenza del credito (corrispondente alla sanzione ordinaria maggiorata del 200%).
Non si applica la sanzione maggiorata del 200% in caso di mancato rispetto degli obblighi contabili. Nel caso in cui la deduzione risulti indebita per l’insussistenza dei caratteri solidaristici e sociali dichiarati in comunicazioni rivolte al pubblico o rappresentati a chi effettua l’erogazione, l’ente beneficiario ed i suoi amministratori sono obbligati in solido con coloro che hanno donato per le maggiori
imposte accertate e per le sanzioni applicate.